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Sei sicuro in ufficio?
Vi immaginate il posto di lavoro dei primi decenni del ‘900? Stanze buie, scrivanie altissime, sedute scomode, macchine da ufficio nere. Poi la luce, il colore, l’ergonomia e la sicurezza si sono fatte strada. Ecco il nuovo posto di lavoro. Luminoso, colorato, comodo, sicuro, ogni cosa al posto giusto. Al suo centro, l’uomo vive e produce in totale armonia con l’ambiente e con le nuove tecnologie. Questo non è il futuro. È il presente. Il Decreto Legislativo n. 81 stabilisce nuove regole per il posto di lavoro. Scopriamo quanto è semplice metterle in pratica.
L’informatica sul lavoro ha ormai raggiunto in tutto il mondo industrializzato livelli di diffusione capillare, coinvolgendo decine di milioni di lavoratori negli uffici, nei settori produttivi e nelle case,
attraverso i nuovi “lavori telematici”. Questo processo ha portato a una progressiva — e non sempre
organica — riorganizzazione dei metodi operativi, che talvolta si è rivelata lacunosa sul fronte della sicurezza e della salubrità degli ambienti lavorativi. Oggi questo divario si può considerare in buona
parte colmato grazie ai Decreti Legislativi. I Decreti impongono a tutte le imprese pubbliche e private una serie di adempimenti che determinano rilevanti mutamenti organizzativi e gestionali. Tra questi, le “prescrizioni minime” per i luoghi di lavoro destinati ai videoterminalisti, regolamentate dall’ Allegato XXXIV del D. Lgs. 81 e dalle Linee Guida del Decreto 2 ottobre 2000.
Obiettivo del titolo VII del Decreto è tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro per gli operatori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni. Visto che l’impiego dell’informatica nelle moderne imprese raggiunge ormai i dirigenti, oltre che i quadri intermedi e gli impiegati, molte autorevoli pubblicazioni hanno inteso estendere queste norme a un ambito più ampio, e cioè a tutto l’ambiente lavorativo. È certamente vero che la tutela del posto di lavoro, qualunque esso sia, è un atteggiamento corretto, responsabile, proiettato verso il futuro. È altrettanto vero però che, ad oggi, non esiste una normativa obbligatoria, al di fuori delle prescrizioni per l’operatore videoterminalista. Richiedere l’estensione delle stesse regole in tutti gli ambiti è quindi una “tutela facoltativa”, che rispecchia un atteggiamento evoluto dell’operatore economico, nei confronti dei beni e degli arredi che desidera acquistare, per sé e per i propri collaboratori: prodotti e sistemi in grado di garantire benessere e comfort.
Il Decreto Legislativo n. 81, per le finalità descritte in alcuni dei suoi articoli, ed il Decreto 2 ottobre 2000 “Linee guida d’uso dei videoterminali” indicano esplicitamente come riferimento le norme tecniche pubblicate dagli organismi internazionali, europei o nazionali di normazione. In generale, gli standard fissati dagli enti di normazione (in Italia, l’UNI ed il CEI) costituiscono da tempo i più autorevoli punti di riferimento in materia di sicurezza. Nel caso dei mobili per ufficio, si può affermare che la conformità alle norme UNI e CEI applicabili costituisca la via preferenziale per dimostrare che i prodotti soddisfano gli obblighi fissati dalla legislazione. Per quanto riguarda le postazioni per i videoterminalisti, e più in generale l’ambiente ufficio, i principali aspetti da verificare per valutare la rispondenza ai requisiti minimi fissati sono riportati di seguito.
Prescrizioni di legge
D.Lgs. n. 81/08, all. XXXIV, punto 1, lettera d) Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione (...) Linee guida, art. 2.c)
Responsabilità Committente/Progettista
Definire destinazione d’uso dei tavoli. Definire colore e opacità.
Responsabilità Fornitore
Verificare requisiti richiesti dal Committente/Progettista rispetto alle norme richiamate dalla Legge.
Prescrizioni di legge
Il piano di lavoro deve (...) avere il colore della superficie chiaro, possibilmente diverso dal bianco ed in ogni caso non riflettente.
Responsabilità Fornitore
Se non conformi, segnalazione scritta al Committente/Progettista per definire responsabilità.
Queste caratteristiche sono identificate e misurate dalle norme:
• UNI EN 13722 “Mobili. Valutazione della riflessione speculare della superficie” ed UNI EN 13721 “Mobili. Valutazione della riflettanza della superficie”, che forniscono un metodo di misura unificato, e
• UNI 11191 “Mobili per ufficio - Tavoli e scrivanie per videoterminali - Requisito di riflessione speculare” e UNI 11190 ”Mobili per ufficio. Tavoli e scrivanie per videoterminali - Requisito di riflettenza”, che indicano, come valori ammessi, rispettivamente: < 45 unità (Gloss) e 15 ≤Y-σ e Y+σ ≤75.
Piani di Lavoro.
Superficie
Prescrizioni di legge
D.Lgs. n. 81/08, all. XXXIV punto 1, lettera b e d) La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo. Lo schermo deve essere posizionato di fronte all’operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po’ più in basso dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta. Linee guida, art. 2.b) Il piano di lavoro deve (...) avere una profondità tale da assicurare una corretta distanza visiva dallo schermo, tenendo presente che schermi di grandi dimensioni richiedono tavoli di maggiore profondità. Linee guida, art. 4.b) posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po’ più in basso dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza dagli occhi pari a
circa 50-70cm Linee guida, art. 5.c) assumere la postura corretta di fronte al video in modo tale che la distanza occhi-schermo sia pari a circa 50-70cm.
Responsabilità Committente/Progettista
Definire destinazione d’uso dei tavoli. Verificare le dimensioni delle attrezzature messe a disposizione dell’operatore in relazione allo spazio dei piani di lavoro scelti.
Responsabilità Fornitore
Verificare che la superficie del piano richiesta dal Committente/Progettista rispetti i requisiti minimi di norma. Se non conformi, segnalazione scritta al Committente/Progettista per definire responsabilità.

Corrette dimensioni del tavolo
Prescrizioni di legge
D.Lgs. n. 81/08, all. XXXIV, punto 1, lettere c) e d) La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile. Lo spazio di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell’operatore. Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sulle stesso piano della tastiera. Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi. Linee guida, art. 2.a) Il piano di lavoro deve (...) avere una superficie sufficientemente ampia per disporre i materiali necessari e le attrezzature (video, tastiera, ecc.), nonché consentire un appoggio per gli avambracci dell’operatore davanti alla tastiera, nel corso della digitazione.
Responsabilità Committente/Progettista
Definire destinazione d’uso dei tavoli. Verificare le dimensioni delle attrezzature messe a disposizione dell’operatore in relazione allo spazio dei piani di lavoro scelti.
Responsabilità Fornitore
Verificare che la superficie del piano richiesta dal Committente/Progettista rispetti i requisiti minimi di norma. Se non conformi, segnalazione scritta al Committente/Progettista per definire responsabilità.
Questi requisiti trovano riscontro nella norma UNI EN 527-1 “Mobili per ufficio. Tavoli da lavoro e scrivanie. Dimensioni”, che fissa le dimensioni del piano.
Altezza Tavolo
Prescrizioni di legge
D.Lgs. n. 81/08, all. XXXIV, punto 1, lettera d) L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l’alloggiamento ed il movimento degli arti inferiori, nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli se presenti. Linee guida, art. 2.d) Il piano di lavoro deve (...) essere stabile e di altezza, fissa o regolabile, indicativamente fra 70 e 80 cm.
Responsabilità Committente/Progettista
Definire l’altezza dei tavoli e l’eventuale regolazione in relazione all’altezza dei lavoratori che li utilizzeranno ed alla tipologia di lavoro che svolgeranno alla postazione assegnata.
Responsabilità Fornitore
Verificare requisiti di stabilità dei tavoli rispetto alle norme richiamate dalla Legge. Se non conformi, segnalazione scritta al Committente/Progettista per definire responsabilità.
Questi requisiti trovano riscontro nella norma UNI EN 527-1 “Mobili per ufficio. Tavoli da lavoro e scrivanie. Dimensioni”.
Spazio
Prescrizioni di legge
D.Lgs. n. 81/08, all. XXXIV punto 2, lettera a) Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi. Linee guida, art. 2.e) Il piano di lavoro deve (...) avere uno spazio idoneo per il comodo alloggiamento e la movimentazione degli arti inferiori e per infilarvi il sedile.
Responsabilità Committente/Progettista
Definire lo spazio idoneo in relazione alle caratteristiche antropometriche dell’operatore e alle dimensioni della seduta.
Responsabilità Fornitore
Verificare che i requisiti di spazio sotto il piano rispettino le norme richiamate dalla Legge. Se non conformi, segnalazione scritta al Committente/Progettista per definire responsabilità.
Questi requisiti trovano riscontro nella norma UNI EN 527-1 “Mobili per ufficio. Tavoli da lavoro e scrivanie. Dimensioni”, che fissa lo spazio libero a disposizione delle gambe e nella norma UNI 10915 “Posto di lavoro in ufficio. Mobili per ufficio. Superfici per la disposizione e l’utilizzo dei mobili”, che fornisce una guida alla disposizione e all’utilizzo dei mobili per ufficio.
Bordi arrotondati ed altri requisiti di progettazione.
Per salvaguardare la sicurezza dell’operatore, ArredamentiUfficio raccomanda che tutte le parti del tavolo con le quali l’utente viene a contatto durante l’utilizzo previsto siano progettate in modo da minimizzare la lesione fisica o il danneggiamento materiale Questi requisiti trovano riscontro nella norma UNI EN 527-2 “Mobili per Ufficio. Tavoli da lavoro e scrivanie. Requisiti meccanici di sicurezza”. Tra gli altri requisiti, questa norma stabilisce che i bordi e gli angoli della scrivanie debbano essere privi di bave e arrotondati o smussati e che, per evitare punti di pressione elevata sotto gli avambracci durante il contatto prolungato con i piani di lavoro, i bordi e gli angoli delle superfici superiori debbano essere arrotondati con un raggio non minore di 2 mm.
Sedute da lavoro per videoterminale
Stabilità.
Prescrizioni di legge
D.Lgs. n. 81/08, all. XXXIV
punto 1, lettera e) Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all’utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda. Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore. Linee guida, art. 2.f) Il sedile deve essere di tipo girevole, saldo contro slittamento e rovesciamento, dotato di basamento stabile o a cinque punti di appoggio.
Responsabilità Committente/Progettista
Definire destinazione d’uso della seduta
Responsabilità Fornitore
Verificare i requisiti richiesti dal Committente/Progettista rispetto alle norme richiamate dalla Legge. Se non conformi, segnalazione scritta al Committente/ Progettista per definire responsabilità.
Questi requisiti trovano riscontro nella norma UNI EN 1335-2 “Mobili per ufficio. Sedia da lavoro per ufficio. Requisiti di sicurezza”
Dimensioni e regolazioni.
Prescrizioni di legge.
D.Lgs. n. 81/08, all. XXXIV punto 1, lettera e) Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore. Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso lombare dell’utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile. Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata. Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non poter compromettere il comfort dell’utente e pulibili. Linee guida, art. 2.g) Il sedile deve (...) disporre del piano e dello schienale regolabili in maniera indipendente così da assicurare un buon appoggio dei piedi ed il sostegno della zona lombare.
Responsabilità Committente/Progettista
Definire destinazione d’uso della seduta.
Responsabilità Fornitore
Verificare i requisiti richiesti dal Committente/Progettista rispetto alle norme richiamate dalla Legge. Se non conformi, segnalazione scritta al Committente/Progettista per definire responsabilità.
Questi requisiti trovano riscontro nelle norme UNI EN 1335-1 “Mobili per ufficio. Sedia da lavoro per ufficio. Dimensioni. Determinazione delle dimensioni” e UNI EN 1335-2 “Mobili per ufficio. Sedia da lavoro per ufficio. Requisiti di sicurezza”, che specificano le dimensioni e le caratteristiche ergonomiche delle sedute. ArredamentiUfficio precisa che le sedute per videoterminalisti sono quelle di tipo A, purché con sedile regolabile in altezza, o di tipo B purché con supporto lombare regolabile (come definito nella Norma UNI EN 1335-1:2000) e schienale regolabile in altezza.
Sicurezza.
Prescrizioni di legge
Linee guida, art. 2.h) Il sedile deve (...) avere i bordi del piano smussati, in materiale non troppo cedevole, permeabile al vapore acqueo e pulibile.
Responsabilità Committente/Progettista
Definire la destinazione d’uso della seduta.
Responsabilità Fornitore
Verificare i requisiti richiesti dal Committente/Progettista rispetto alle norme richiamate dalla Legge. Se non conformi, segnalazione scritta al Committente/Progettista per definire responsabilità.
Prescrizioni di legge
Linee guida, art. 2.i) Il sedile deve (...) essere facilmente spostabile anche in rapporto al tipo di pavimento.
Responsabilità Committente/Progettista
Definire la destinazione d’uso della seduta e richiedere al produttore il tipo di ruote adeguate al pavimento.
Responsabilità Fornitore
Mettere a disposizione del Committente/Progettista una gamma di ruote adeguata.
Questi requisiti trovano riscontro nella norma UNI EN 1335-2 “Mobili per ufficio. Sedia da lavoro per ufficio. Requisiti di sicurezza”.
Poggiapiedi
Prescrizioni di legge
D.Lgs. n. 81/08, art. 22.
I progettisti dei luoghi o posti lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute (...).
Responsabilità Committente/Progettista
Realizzare ambienti di lavoro conformi
Responsabilità Fornitore
Salvo specifico accordo, tale attività non riguarda abitualmente il Fornitore della seduta.
Prescrizioni di legge
D.Lgs. n. 81/08, All. IV, art. 1.5.2. Le vie e le uscite di sicurezza devono rimanere sgombre (...).
Responsabilità Committente/Progettista
Mantenere sgombre le aree interessate
Prescrizioni di legge
D.Lgs. n. 81/08, All. IV, art. 1.5.3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
Responsabilità Committente/Progettista
Mantenere efficienti le aree interessate.
Prescrizioni di legge
D.Lgs. n. 81/08, All. IV, art. 1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza, devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d’uso (...) nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
Responsabilità Committente/Progettista
Definire le esatte dimensioni e ubicazioni conformemente alle caratteristiche dei luoghi di lavoro.
Prescrizioni di legge
D.Lgs. n. 81/08, All. IV, art. 1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia di antincendio.
Responsabilità Committente/Progettista
Realizzare vani edilizi dimensionalmente adeguati.
Responsabilità Fornitore
Produrre porte di altezza minima 2,0 m; la larghezza sarà invece decisa dal Committente/Progettista. Nel caso di porte su muratura, il Produttore si adeguerà alle dimensioni del foro muro. Se non conformi, segnalazione scritta al Committente/Progettista per definire responsabilità.
Prescrizioni di legge
D.Lgs. n. 81/08, All. IV, art. 1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell’esodo (...).
Responsabilità Committente/Progettista
Definire i sensi di apertura delle porte.
Responsabilità Fornitore
Installare le porte (se l’installazione è a sua cura) nel verso indicato dal Progettista.
Prescrizioni di legge
D.Lgs. n. 81/08, All. IV, art. 1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall’autorità competente.
Responsabilità Committente/Progettista
Mantenere le serrature delle porte aperte.
Prescrizioni di legge
D.Lgs. n. 81/08, All. IV, art. 1.5.8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
Responsabilità Committente/Progettista
Definire la destinazione d’uso dei locali e conseguentemente predisporre porte conformi.
Prescrizioni di legge
D.Lgs. n. 81/08, All. IV, art.1.5.9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti (...).
Responsabilità Committente/Progettista
Mantenere sgombre le aree interessate.
Prescrizioni di legge
D.Lgs. n. 81/08, All. IV, art. 1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica(...).
Responsabilità Committente/Progettista
Prevedere adeguata segnaletica.
Responsabilità Fornitore
Salvo specifico accordo, tale attività non riguarda abitualmente il Fornitore di pareti divisorie.
Porte di dimensioni corrette nelle pareti interne mobili divisorie ed attrezzate.
Prescrizioni di legge
D.Lgs. n. 81/08, All. IV art.1.6.5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento), alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).
Responsabilità Fornitore
Installare le porte (se l’installazione è a sua cura) nel verso indicato dal Progettista.
Prescrizioni di legge
D.Lgs. n. 81/08, All. IV, art. 1.5.1.4. Larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto dell’ingombro dell’anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90° se incernierata (larghezza utile di passaggio).
Prescrizioni di legge
D.Lgs. n. 81/08, All. IV, art.1.5.7. Nei locali di lavoro (...) non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l’esterno del locale.
Responsabilità Committente/Progettista
Definire la destinazione d’uso dei locali e conseguentemente predisporre porte conformi.
Prescrizioni di legge
D.Lgs. n. 81/08, All. IV, art. 1.6.9. Le porte ed i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
Responsabilità Committente/Progettista
Prevedere porte dotate di parti trasparenti.
Responsabilità Fornitore
Realizzare porte dotate di parti trasparenti come indicato dal Committente/Progettista.
Prescrizioni di legge
D.Lgs. n. 81/08, All. IV, art. 1.6.10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all’altezza degli occhi.
Responsabilità Committente/Progettista
Prevedere adeguata segnaletica.
Responsabilità Fornitore
Salvo specifico accordo, tale attività non riguarda abitualmente il Fornitore.
Prescrizioni di legge
D.Lgs. n. 81/08, All. IV, art. 1.6.12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
Responsabilità Committente/Progettista
Prevedere porte conformi e mantenerle in efficienza.
Responsabilità Fornitore
Realizzare porte dotate di sistemi di sicurezza conformi.
Prescrizioni di legge
D.Lgs. n. 81/08, All. IV, art. 1.6.13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l’alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
Responsabilità Committente/Progettista
Prevedere porte conformi e mantenerle in efficienza.
Responsabilità Fornitore
Realizzare porte dotate di sistemi di sicurezza conformi.
Prescrizioni di legge
D.Lgs. n. 81/08, All. IV, art. 1.6.14. Le porte e i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.
Responsabilità Committente/Progettista
Prevedere porte conformi e mantenerle in efficienza.
Responsabilità Fornitore
Realizzare porte dotate di sistemi di sicurezza conformi (nel caso di porte con apertura automatica la responsabilità coinvolgerà anche il fornitore del meccanismo di apertura elettrica).
Prescrizioni di legge
D.Lgs. n. 81/08, All. IV, art. 1.6.16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.
Responsabilità Committente/Progettista
Mantenere sgombre le aree interessate
Vetri nelle pareti interne mobili
Prescrizioni di legge
D.Lgs. n. 81/08, All. IV, art. 1.3.6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all’altezza di 1m ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati, in modo tale che i lavoratori non possono andare in contatto con le pareti, né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all’altezza di 1m dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangono feriti qualora
Responsabilità Committente/Progettista
Prevedere adeguata segnaletica.
Responsabilità Fornitore
Utilizzare vetri temperati o vetri stratificati-accoppiati. Salvo specifico accordo la segnalazione delle pareti vetrate è responsabilità del Committente/Progettista.
Questo requisito trova riscontro nella norma UNI 7697 “Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie”. ArredamentiUfficio raccomanda ovunque l’uso di vetri di sicurezza, non solo nelle pareti completamente vetrate e non solo fino a 1m di altezza dal piano di calpestio
Ambienti - Spazio di Lavoro.
Prescrizioni di legge
D.Lgs. n. 81/08, All. XXXIV punto 2, lettera a) Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato ed allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.
Responsabilità Committente/Progettista
Definire adeguata disposizione planimetrica.
Responsabilità Fornitore
Mettere a disposizione del Committente/Progettista gli ingombri dei propri prodotti.
Questo requisito trova riscontro nella norma UNI 10915:2001 “Posto di lavoro in ufficio. Mobili per ufficio. Superfici per la disposizione e l’utilizzo di mobili”.
La dichiarazione di conformità: una necessaria garanzia.
I Produttori di arredi per ufficio devono progettare e mettere in produzione arredi che corrispondano alle esigenze di mercato, ma che soddisfino anche i requisiti di funzionalità, di ergonomia, di salute e di sicurezza del posto di lavoro. A questo proposito i Produttori di arredi per ufficio possono emettere dichiarazioni di conformità dei propri prodotti ai requisiti di Legge ed alle norme tecniche di settore. Tale dichiarazione di conformità, emessa sotto la propria responsabilità, costringe il Produttore a confrontare i prodotti offerti con le vigenti normative e norme di buona costruzione. Richiedere al Produttore questa dichiarazione è un’ulteriore garanzia di sicurezza per il Committente.
Riferimenti normativi.
Di seguito è riportato un elenco delle principali norme tecniche sui mobili per ufficio. L’elenco non è esaustivo. Per approfondimenti, consultare il catalogo dell’UNI
Norma
Tavoli e scrivanie
UNI EN 527-1 Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro e scrivanie – Dimensioni.
UNI EN 527-3 Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro e scrivanie - Metodi di prova per la determinazione della stabilità a della resistenza meccanica della struttura.
UNI EN 527-2 Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro e scrivanie - Requisiti meccanici di sicurezza.
UNI EN 15372 Mobili - Resistenza, durata e sicurezza - Requisiti per tavoli non domestici.
UNI EN 13721 Mobili - Valutazione della riflettanza della superficie.
UNI EN 13722 Mobili. Valutazione della riflessione speculare della superficie.
UNI 11190 Mobili per ufficio - Tavoli e scrivanie per videoterminali - Requisito di riflettanza.
UNI 11191 Mobili per ufficio - Tavoli e scrivanie per videoterminali - Requisito di riflessione speculare.
Sedute
UNI EN 1335-1 Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Dimensioni – Determinazione delle dimensioni
UNI EN 1335-2 Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Requisiti di sicurezza
UNI EN 1335-3 Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Metodi di prova per la sicurezza
UNI EN 13761 Mobili per ufficio - Sedie per visitatori
UNI EN 15353 Mobili - Resistenza, durata e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche
Schermi
UNI EN 1023-1 Mobili per ufficio - Schermi divisori - Dimensioni
UNI EN 1023-2 Mobili per ufficio - Schermi divisori - Parte 2: Requisiti di sicurezza meccanica
UNI EN 1023-3 Mobili per ufficio - Schermi divisori - Parte 3: Metodi di prova
Pareti interne mobili
UNI 10700 Partizioni interne - Pareti interne mobili - Terminologia e classificazione
UNI 10815 Pareti interne mobili - Attrezzabilità per impianti tecnici - Criteri generali
UNI 10816 Pareti interne mobili - Attrezzabilità con equipaggiamenti di servizio – Criteri generali
UNI 10817 Pareti interne mobili - Collegamenti di messa a terra - Requisiti e verifica
UNI 10820 Partizioni interne - Pareti interne mobili - Analisi dei requisiti
UNI 10879 Pareti interne mobili - Prova di resistenza ai carichi sospesi ed orizzontali
UNI 10880 Pareti interne mobili - Requisiti e metodi di prova di resistenza agli urti
UNI 11004 Partizioni interne - Pareti interne mobili - Tipologie significative per la determinazione del potere fono-isolante.
Mobili contenitori
UNI EN 14073-2 Mobili per ufficio - Mobili contenitori - Parte 2: Requisiti di sicurezza.
UNI EN 14073-3 Mobili per ufficio - Mobili contenitori - Parte 3: Metodi di prova per la determinazione della stabilità e della resistenza della struttura.
UNI EN 14074 Mobili per ufficio - Tavoli, scrivanie e mobili contenitori - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità delle parti mobili
Altro
UNI 7697 Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie
UNI 10915 Posto di lavoro in ufficio - Mobili per ufficio - Superfici per la disposizione e l’utilizzo dei mobili
Riferimenti legislativi.
Decreto 2 ottobre 2000 “Linee guida d’uso dei videoterminali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18.10.2000.
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 sono state abrogate varie disposizioni di legge, tra cui il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (per i dettagli vedere l’art. 304 “abrogazioni” del Titolo XIII (norme transitorie e finali) del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81).